Obblighi di sicurezza
e documento programmatico: al 30 giugno la redazione
del "dps"
Confindustria
Viale dell'Astronomia, n. 30
00144 - R O M A
Oggetto: prima applicazione
del Codice in materia di protezione dei dati
personali in materia di "misure minime" di sicurezza
(artt. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n.
196/2003).
Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004
ha confermato e aggiornato la disciplina in
materia di sicurezza dei dati personali e dei
sistemi informatici e telematici introdotta
nel 1996.
Diversi principi affermati dal
nuovo Codice non sono nuovi per gli operatori.
In particolare è stato confermato
il principio (evidenziato con maggiore chiarezza
dalle nuove disposizioni) secondo cui le "misure
minime", di importanza tale da indurre il legislatore
a prevedere anche una sanzione penale, sono
solo una parte degli accorgimenti obbligatori
in materia di sicurezza (art. 33 del Codice).
In materia, come già previsto
dalla legge n. 675/1996, si distinguono due distinti obblighi:
a) l'obbligo più generale di ridurre al
minimo determinati rischi.
Occorre custodire e controllare
i dati personali oggetto di trattamento per
contenere nella misura più ampia possibile il
rischio che i dati siano distrutti, dispersi
anche accidentalmente, conoscibili fuori dei
casi consentiti o altrimenti trattati in modo
illecito.
Resta in vigore, oltre alle cosiddette
"misure minime", l'obbligo di adottare ogni
altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare
le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento,
di cui si devono valutare comunque i rischi
(art. 31).
Come in passato, l'inosservanza
di questo obbligo rende il trattamento illecito
anche se non si determina un danno per gli interessati;
viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto
fondamentale alla protezione dei dati personali
che può essere esercitato nei confronti del
titolare del trattamento (artt. 1 e 7, comma 3, del Codice), ed espone a responsabilità civile
per danno anche non patrimoniale qualora, davanti
al giudice ordinario, non si dimostri di aver
adottato tutte le misure idonee ad evitarlo
(artt. 15 e 152 del Codice);
b) nell'ambito
del predetto obbligo più generale, il dovere
di adottare in ogni caso le "misure minime".
Nel quadro degli accorgimenti
più ampi da adottare per effetto dell'obbligo
ora richiamato, occorre assicurare comunque
un livello minimo di protezione dei dati personali.
Pertanto, in aggiunta alle conseguenze
appena ricordate, il Codice conferma l'impianto
secondo il quale l'omessa adozione di alcune
misure indispensabili ("minime"), le cui modalità
sono specificate tassativamente nell'Allegato B)
del Codice, costituisce anche reato (art. 169 del Codice, che prevede l'arresto sino a due
anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro,
e l'eventuale "ravvedimento operoso" di chi
adempie puntualmente alle prescrizioni impartite
dal Garante una volta accertato il reato ed
effettua un pagamento in sede amministrativa,
ottenendo così l'estinzione del reato).
1. LE NUOVE "MISURE MINIME": TERMINI PER
L'ADOZIONE
1.1. Il Codice, come previsto
dalla legge n. 675/1996 e come dovrà avvenire periodicamente
in base all'evoluzione tecnologica (art. 36 del Codice), ha aggiornato l'elenco delle "misure
minime" le cui modalità di applicazione, sulla
base di alcune prescrizioni di ordine generale
(artt. 33-35 del Codice), sono indicate analiticamente
nelle 29 regole incluse nell'Allegato B) del
medesimo Codice.
Analogamente a quanto avveniva
in passato, le
misure minime sono
diverse a seconda che il trattamento
sia effettuato o meno con strumenti elettronici,
oppure riguardi dati sensibili o giudiziari.
Per alcune di esse sono previste
scadenze periodiche, ma le "misure minime" che
erano già obbligatorie in passato devono essere
adottate ancora oggi senza attendere il decorso di termini
transitori.
1.2. Il termine transitorio che permette di
adottare le misure entro il 30 giugno 2004 riguarda
solo le nuove misure (art. 180, comma 1, d.lg. n. 196/2003; per la precedente
disciplina, v. gli artt. 15
É previsto un periodo più
ampio per l'adeguamento (fino al 1° gennaio
2005) solo se, in un caso del tutto particolare,
ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica.
Si tratta dell'ipotesi specifica
(che riguarda solo i trattamenti effettuati
con strumenti elettronici) in cui il titolare
del trattamento, alla data del 1° gennaio scorso,
disponeva di strumenti elettronici che, per
le predette obiettive ragioni esclusivamente
tecniche, documentate in un atto
a data certa da redigere al più
tardi entro il 30 giugno 2004, non consentono
di applicare immediatamente, in tutto o in parte,
le nuove
misure minime. Sempre in questo circoscritto
caso, nel quale si è obbligati a prevenire comunque
un incremento dei rischi (art. 180, comma 3, del Codice), occorre conservare il
documento a data certa il quale non va trasmesso
al Garante, che può però richiederne l'esibizione
in sede di accertamento anche ispettivo (artt. 157 ss. del Codice).
Per quanto riguarda le modalità
per far risultare una "data certa" si dovrà
applicare la disciplina civilistica in materia
di prova documentale (v. in particolare, gli
artt. 2702-2704 del codice civile) e si potranno
tenere presenti i suggerimenti formulati dal Garante in un parere del 2000 qui allegato, e redatto
a proposito di un analogo documento previsto
in tema di sicurezza (art. 1 l. n. 325/2000).
In materia di "misure minime",
anche quando si rediga il documento a data certa,
non va pertanto effettuata alcuna comunicazione
al Garante; dalla circostanza che l'Autorità
abbia ricevuto eventuali note in proposito,
spesso peraltro succinte, il titolare del trattamento
non potrà inoltre desumere, anche in caso di
mancato riscontro, alcun assenso o autorizzazione
del Garante a proseguire il trattamento dei
dati con le modalità dichiarate.
2. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA
2.1 Anche la redazione del DPS
è una
"misura minima", prevista dall'Allegato
B).
Si
tratta di una misura non nuova, sebbene sia aumentato il
numero dei soggetti che deve redigere il DPS
e sia parzialmente diverso il suo necessario
contenuto.
Infatti, la precedente disciplina
prevedeva
già l'obbligo di predisporre e aggiornare
il DPS, almeno annualmente, in caso di trattamento
di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti
giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili
mediante una rete di telecomunicazioni disponibili
al pubblico (artt. 22 e 24 l. n. 675/1996; art. 6 d. P.R. n. 318/1999).
I soggetti tenuti a predisporre
il DPS hanno potuto redigerlo per la prima volta
entro il 29
marzo 2000 o, al più tardi, entro
il 31 dicembre 2000 (artt. 15, comma 2 e 41, comma 3 l. n. 675/1996; l. n. 325/2000); dovendo rispettare l'obbligo
di revisione almeno annuale, hanno dovuto aggiornare
il DPS negli anni successivi, anche nel 2003.
2.2. In base al nuovo Codice, la misura minima
del DPS deve essere ora adottata dal titolare
di un trattamento di dati sensibili o giudiziari
effettuato con strumenti elettronici, attraverso
l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata
in base all'ordinamento aziendale o della pubblica
amministrazione interessata (art. 34, comma 1, lett. g), del Codice;
regola 19 dell'Allegato B)).
Come accennato, il DPS deve essere
redatto da alcuni soggetti che non vi erano
precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava
dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori
non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni
disponibili al pubblico).
Inoltre, a differenza del passato,
la categoria dei dati giudiziari è oggi rappresentata
anche da altri dati personali, riferiti ad esempio
a provvedimenti giudiziari non definitivi o
alla semplice qualità di imputato o indagato
(v. art. 4 del Codice).
Infine, il contenuto stesso del
DPS è arricchito da nuovi elementi che si aggiungono
a quelli necessari in base alla precedente disciplina
o ne specificano alcuni aspetti. Ad esempio,
nel DPS occorre descrivere ora i criteri e le
modalità per ripristinare la disponibilità dei
dati in caso di distruzione o danneggiamento
delle informazioni o degli strumenti elettronici;
occorre individuare poi i criteri da adottare
per cifrare o per separare i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale trattati
da organismi sanitari ed esercenti le professioni
sanitarie (regole 19.8 e 24 dell'Allegato B)).
2.3. Benché non si tratti a rigore di una misura
"nuova", è quindi legittimamente sostenibile
che il DPS da redigere quest'anno per la prima
volta, o da aggiornare, possa essere predisposto
al più
tardi entro il 30 giugno 2004, anziché
necessariamente entro il 31 marzo, data che
è invece prevista a regime per i prossimi anni,
a partire dal 2005 (cfr. regola 19).
Si perviene a questa conclusione
per tutti i destinatari dell'obbligo:
a) sia per coloro che devono
redigere il DPS per la prima volta nel 2004;
b) sia per chi, già dotato
di un DPS redatto o aggiornato nel 2003, ritenga
necessario utilizzare un trimestre in più, rispetto
al prossimo 31 marzo, per curare la stesura
di un testo significativo e più impegnativo
nella ricognizione dei rischi e degli interventi
previsti.
Il termine più ampio del 30 giugno
2004 permetterà di utilizzare facoltativamente
il modello-base e semplificato di DPS che il
Garante è in procinto di porre a disposizione
dei titolari del trattamento interessati, soprattutto
per le realtà medio-piccole che non si attiveranno
entro il 31 marzo.
Non sussistono infine margini
per sostenere che il DPS possa essere redatto
per la prima volta o aggiornato solo nel 2005.
Il DPS è peraltro una misura da adottare con
un documento, anziché un accorgimento da applicare
direttamente a strumenti elettronici, per cui
non è possibile invocare un differimento al
2005 neppure in applicazione dello speciale
meccanismo già descritto a proposito delle obiettive
ragioni tecniche relative a strumenti elettronici.
3. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO
D'ESERCIZIO
3.1 Le scelte di fondo sulle
modalità di trattamento sotto il profilo della
sicurezza competono alle persone e agli organi
legittimati ad adottare decisioni ed esprimere
a vari livelli, in base al proprio ordinamento
interno, la volontà della società, ente o altro
organismo titolare del trattamento (art. 4, comma 1, lett. f), del Codice).
In questo quadro, il Codice ha
introdotto una nuova regola per rendere meglio
edotti gli organi di vertice del titolare del
trattamento e responsabilizzarli in materia
di sicurezza, attraverso l'obbligo di riferire
nella relazione di accompagnamento a ciascun
bilancio di esercizio circa l'avvenuta redazione
o aggiornamento del DPS che sia obbligatorio
come misura "minima" o che sia stato comunque
adottato (regola 26 Allegato B).
Anche questa menzione rappresenta
una misura "minima" nuova, indicata tra quelle
di "tutela e garanzia" (regole 25 e 26).
3.2 I soggetti pubblici e privati
tenuti in passato a predisporre o aggiornare
il DPS, e che per il 2004 possono come detto
aggiornarlo entro il 30 giugno del presente
anno, dovranno riferire secondo la regola 26 già a partire dalla relazione sul bilancio
di esercizio per il 2003, con riferimento
al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004,
oppure menzionando l'adozione o aggiornamento
avvenuto nel 2003 e indicando sinteticamente
che si aggiornerà il DPS entro il 30 giugno
2004.
I soggetti pubblici e privati
tenuti invece per la prima volta a redigere
il DPS nel 2004 (come si è detto entro il 30
giugno), non devono indicare nella relazione
alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono
stati adottati. I medesimi soggetti, qualora
alla data in cui predispongono la predetta relazione
abbiano redatto già il DPS 2004, indicheranno
invece tale circostanza; potranno infine indicare
facoltativamente quanto eventualmente già fatto
nel 2003 e, sempre facoltativamente, l'aggiornamento
2004 in itinere.
Diamo in conclusione risposta
alla Vostra richiesta nei predetti termini,
tenendo presenti altri quesiti pervenuti su
questioni collegate e allegando una tabella
esemplificativa delle principali scadenze.
Il
Segretario generale
(dott. Giovanni Buttarelli)
Disposizioni transitorie
Termini
|
Adempimenti
|
30 giugno 2004
|
Adozione
per il 2004 di tutte le "misure minime"
non previste dalla precedente disciplinaTermine
ultimo per predisporre il documento a
data certa per descrivere le obiettive
ragioni tecniche che non consentono di
applicare immediatamente alcune nuove
misure minime (documento utilizzabile
unicamente nel caso del tutto particolare
previsto dall'art. 180, comma 2, del Codice
per i soli strumenti elettronici).
|
1° gennaio 2005
|
Adozione
nuove misure minime su strumenti elettronici
non previste in base alla precedente disciplina
(solo per i soggetti legittimati a
predisporre
il predetto documento a data certa).
|
Documento programmatico sulla sicurezza
Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio
Misure
|
Soggetti già tenuti a redigere o aggiornare
il DPS (1)
|
Soggetti non obbligati a redigere o aggiornare
il DPS
in base alla previgente disciplina
|
DPS 2004
|
Aggiornamento
DPS entro il 30 giugno 2004.
|
Redazione
DPS entro il 30 giugno 2004.
|
Relazione accompagnatoria del
bilancio esercizio 2003
|
Riferimento
al DPS redatto o aggiornato nel 2003 (con
facoltà di indicazione aggiuntiva dell'aggiornamento
2004 in itinere), oppure menzione
dell'aggiornamento eventualmente già effettuato
nel 2004.
|
Nessun
riferimento se il DPS 2003 o il DPS 2004
non sono stati adottati, oppure riferimento
al DPS eventualmente già adottato nel
2004. Facoltà di indicazione del DPS eventualmente
predisposto nel 2003 e facoltà di indicazione
dell'aggiornamento 2004 in itinere.
|
(1) titolari di un trattamento
di dati sensibili o relativi a provvedimenti
giudiziari di cui agli artt. 22 e 24 della legge
n. 675/1996, effettuato mediante elaboratori
accessibili mediante una rete di telecomunicazione
disponibili al pubblico
|